Art. 1.

      1. Il comma 14 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato.
      2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1 si fa fronte mediante l'utilizzo di parte delle maggiori entrate tributarie previste dal comma 4 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.